Decreto sostegni, Konsumer Italia: urgente un intervento chiarificatore del legislatore.

COMUNICATO STAMPA– 25 Giugno 2021

Il Decreto Sostegni n. 73 del 25 maggio 2021, in particolare all’articolo 64 si occupa di: “Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile”.

A interessarci sono in particolare i commi 6, 7, 8, 9.

Il comma 6 specifica che:

Gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.

E il comma 8 che:

I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall’articolo 18 del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Attualmente l’attuazione di questi commi sta avvenendo in maniera disomogenea sia per quanto riguarda gli enti finanziatori sia per quanto riguarda alcune sedi territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

La Federazione I Consumatori sta ricevendo segnalazioni di trattamenti disomogenei da ufficio a ufficio in particolare per quanto concerne la richiesta di presentazione dell’ISEE e l’esenzione delle imposte di bollo e dalle tasse ipotecarie.

Si rende noto che né gli enti finanziatori né gli uffici dell’Agenzia dell’Entrate posso richiedere direttamente la dichiarazione ISEE ma solo una dichiarazione sostitutiva, inoltre (come previsto dalla Circolare 2e e secondo il “principio dell’assorbimento”) gli uffici dell’Agenzia delle Entrate non possono richiedere l’imposta di bollo e dei diritti ipotecari. Queste situazioni mettono molti giovani nella situazione di non riuscire ad accedere alle agevolazioni previste dal decreto legge, costringendoli a produrre Ufficio Stampa Federativo Comunicato Stampa documentazione non richiesta e a pagare imposte dalle quali dovrebbero essere esenti.

Alla luce di quanto specificato, I Consumatori richiede un intervento tempestivo del legislatore che chiarifichi tutti gli aspetti dell’articolo 64 del Decreto Legge n. 73 e resta a disposizione per qualsiasi altro chiarimento legale necessario.

A cura di Uffico stampa Federativo; I Consumatori (Federazione di Associazioni di Consumatori). Aeci, Assoconfam e Konsumer

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