DPCM 17 maggio: Cosa cambia

Con il Dpcm del 17 maggio 2020 si torna quasi alla normalità. Vediamo insieme nello specifico cosa è consentito e cosa ancora non è consentito fare.

Alcune premesse sono doverose e bisogna sempre tenerne conto:

  • Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data per le aperture a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.
  • Resta in vigore l’obbligo di usare le mascherine e di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale.
  • Resta in vigore il divieto di assembramento nei luoghi pubblici, presso gli esercizi commerciali ecc.

È CONSENTITO:

  • L’accesso a parchi, ville e giardini pubblici;
  • l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi;
  • dal 15 giugno 2020, l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza;
  • l’attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici nel rispetto della distanza di sicurezza salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per minori o persone non autosufficienti;
  • l’attività sportiva presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport;
  • dal 15 giugno 2020, spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche solo con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;
  • l’accesso ai luoghi di culto;
  • le funzioni religiose nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni;
  • le attività dei servizi di ristorazione*;
  • la ristorazione con consegna a domicilio;
  • la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
  • le attività inerenti ai servizi alla persona*;
  • le attività degli stabilimenti balneari*;
  • l’accesso alle spiagge;
  • le attività delle strutture ricettive.

NON SONO CONSENTITI:

  • gli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Le sessioni di allenamento degli atleti professionisti sono consentite a porte chiuse.
  • le manifestazioni pubbliche, se non quelle in forma statica;
  • le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
  • le attività di sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
  • le fiere e i congressi;
  • i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici e privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
  • i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali;
  • le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali;
  • l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.
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