COVID-19: “Cura Italia” sospende i termini per il pagamento delle cartelle di pagamento.

Il 17 marzo 2020, il Governo italiano ha adottato il decreto n. 18, meglio noto come decreto Cura Italia per i numerosi provvedimenti previsti per fronteggiare l’emergenza epimidiologica COVID -19 in atto che incide notevolmente sull’economia e sui redditi, stante l’inevitabile arresto provocato nel sistema produttivo nazionale.

Per sostenere le famiglie italiane è stato elaborato un pacchetto di rinvii e sospensione dei termini volto a salvaguardare la loro liquidità immediata. Vediamo le sospensioni punto per punto.

  • Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, infatti, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti tributari (nonché penali e civili), pertanto, sono sospesi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie. Tale previsione sta a significare che, ove il contribuente ricevesse una cartella esattoriale, è sospeso il termine di impugnazione della stessa che inizierà a decorrere nuovamente dal 16 di aprile, allo spirare, cioè, del termine di sospensione del 15 aprile: ipotesi questa comunque scongiurata visto che, sino al 31 maggio 2020, è stata prevista la sospensione dell’invio di nuove cartelle stante il congelamento  dell’attività di liquidazione, di controllo, di accertamento da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate;
  • Oltre all’attività accertativa, è’ anche stata prevista la sospensione della riscossione: tutti i versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, compresi quelli per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, potranno essere corrisposti dal primo giugno ed entro il 30 giugno 2020 anche con formula rateizzata (da richiedere entro il 30 giugno 2020).

A cura dell’Avv. Fabiola Salvati

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