PATOLOGIA DI GIOCO D’AZZARDO: CHIEDI AIUTO!

Tizio è affetto dalla patologia di gioco d’azzardo patologico, si è sovraindebitato avendo
contratto debiti con le finanziarie, a causa delle perdite subite nel gioco on line che pratica da quando è scoppiata la pandemia.

Ciò ha avuto riflessi negativi sul suo menage familiare e sui rapporti con la sua famiglia.

Tizio cosa può fare per curare la sua patologia e per evitare di contrarre ulteriori debiti che lo porterebbero al default?

QUALI SONO GLI STRUMENTI GIURIDICI PER TUTELARE IL SOGGETTO
AFFETTO DA GAP?

Sono purtroppo molto frequenti i casi come quello esemplificato e ovvero di coloro che
sono affetti da ludopatia.

Il GAP è stato riconosciuto come patologia e coloro che ne sono affetti posso rivolgersi
alle ASST competenti per intraprendere un percorso di cura psicoteraupetico.

La ludopatia è l’incapacità ad astenersi dall’impulso del gioco d’azzardo e dalle scommesse
nonostante il soggetto sia consapevole che dal suo comportamento ne derivino gravi
conseguenze.

Tale disturbo con la L. n. 189/21 è stato inserito nei LEA, ossia nei Livelli Essenziali di Assistenza. Dal punto di vista legislativo la tutela è fornita dall’Istituto dell’Amministrazione di Sostegno ai sensi della Legge 6/2004.

Il ruolo dell’Amministratore di Sostegno riveste senza dubbio una forma di protezione di
importanza fondamentale a beneficio di tali soggetti, al fine di affiancare o sostituire il
giocatore nel compimento di molteplici attività con lo scopo sia di aiutarlo a far fronte alle
esigenze di vita personali e familiari, sia di evitare l’aggravarsi della patologia che porta
inevitabilmente al progressivo depauperamento del patrimonio proprio (e spesso anche
della famiglia intera) nonché al deteriorarsi dei rapporti interpersonali.

La nomina di un ADS può essere chiesta al Giudice Tutelare sia dalla persona affetta da
ludopatia sia dai propri familiari, che dagli operatori sanitari.

É uno strumento di protezione del beneficiario, una misura assolutamente adeguata e da
consigliare. Lo scopo è quello di supportare la persona in difficoltà, affiancandola o
sostituendola nel compimento di alcuni atti individuati dal Giudice stesso.

Può essere nominato amministratore il parente entro il 4° grado oppure un professionista
designato dal Giudice.

Quanto alla tutela del patrimonio dell’amministrato è importante evidenziare che il decreto di nomina dell’A.d.S. viene trasmesso all’ufficiale dello stato civile competente per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario; l’annotazione rende dunque
annullabile il contratto eventualmente stipulato dal ludopatico, per incapacità di agire del
contraente.

Poiché l’affiancamento dell’amministratore di sostegno è una misura temporanea, quando
la persona sia tornata in condizione di provvedere ai propri interessi, può esserne chiesta la revoca (art. 413 Cod. Civile).

di Stella Anastasi

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