Credito al consumo: stop alle rate per chi è in difficoltà con il lavoro

Proposta per una moratoria di sei mesi per le rate di prestiti e finanziamenti superiori ai mille euro.

Assofin, l’Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, ha formulato questa proposta per dare respiro alle famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà economica derivanti dai disagi causati dal coronavirus.

In particolare chi ha perso il lavoro, è in cassa integrazione oppure, se è un lavoratore autonomo che ha visto ridursi il proprio fatturato potrà smettere di pagare le rate del finanziamento per sei mesi.

Chi sono i beneficiari della moratoria

L’agevolazione è destinata a:

  • chi ha perso o perderà il lavoro subordinato dal 21 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (d’eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
  • chi ha perso un lavoro “atipico” (anche qui, restano fuori le dimissioni e il recesso datoriale per giusta causa);
  • chi si è visto ridurre o sospendere l’orario di lavoro per almeno 30 giorni (la cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali);
  • i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, hanno registrato una perdita del fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019 a causa di chiusure o sospensioni dell’attività dovute alle restrizioni imposte per limitare il contagio da coronavirus. La riduzione dovrà essere autocertificata con le modalità previste dalla legge;
  • gli eredi delle persone che rientrano nelle quattro categorie, nel frattempo decedute, e che non avevano stipulato alcuna polizza da protezione del credito.

La sospensione non sarà automatica, ma dovrà essere espressamente richiesta dai possibili beneficiari e concessa dagli intermediari una volta verificata la presenza di una delle condizioni individuate. La sospensione può avere durata fino a sei mesi, ma in accordo col cliente possono essere previste durate inferiori.

Richiesta e durata della sospensione

In cosa consiste la moratoria

La moratoria potrà assumere due diverse forme, a discrezione della finanziaria. Può riguardare, alternativamente:

  • il pagamento dell’intera rata mensile del finanziamento per una durata fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili);
  • il pagamento della sola quota capitale fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili).

La determinazione della modalità di sospensione compete al creditore in funzione delle sue peculiarità operative. La sospensione comporterà un prolungamento del periodo di ammortamento corrispondente alla sospensione concordata (c.d. slittamento). Al cliente non verranno addebitati oneri o costi relativi all’espletamento delle procedure necessarie per l’attivazione della sospensione. Ma l’accordo comprende anche le cessioni del quinto di dipendenti pubblici a patto che l’ente pubblico accetti.

Nell’ipotesi di sospensione dell’intera rata nel periodo di sospensione sono applicati interessi, calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario, garantendo, comunque, la costanza del Net Present Value del finanziamento. Gli interessi maturati dovranno essere rimborsati dopo il periodo di sospensione, secondo una delle seguenti modalità:

  • a partire dal pagamento della prima rata in scadenza. Gli interessi maturati saranno suddivisi in quote di pari importo e in numero uguale alle rate residue del finanziamento. Ogni quota interessi sarà quindi aggiunta all’importo della rata prevista dal contratto originario;
  • in un’unica soluzione, in occasione del pagamento della prima rata in scadenza dopo il periodo di sospensione;
  • con l’aggiunta di alcune rate a fine piano, corrispondenti all’importo degli interessi maturati nel periodo di sospensione dei pagamenti (c.d. accodamento).

Nell’ipotesi di sospensione della sola quota capitale, nel periodo di sospensione verranno corrisposti solo gli interessi calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario e, terminato il periodo di sospensione, si riprenderà il pagamento degli importi delle rate previste dal contratto. In presenza di polizze assicurative che assistono il credito (rischio vita ed impiego), sarà discrezione delle compagnie prolungare la validità di dette polizze anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.

Chi decide di sospendere l’intera rata, alla fine dei sei mesi dovrà pagare qualche euro in più. In pratica dovrà versare all’istituto di credito gli interessi sugli interessi non pagati.

Si suggerisce di sospendere solo la quota capitale, che rappresenta la fetta più grande della rata mensile, continuando a pagare regolarmente poche decine di euro di interessi.

A cura dell’Avv. Maria Stella Anastasi, fonte “Qui Finanza”

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