Mutui: il decreto «cura Italia». Chi e come può chiedere la sospensione delle rate.

Che cosa dice il decreto «Cura Italia» sui mutui

Il decreto Cura Italia, varato lunedì 16 marzo 2020 per contenere l’impatto sull’economia italiana della pandemia da Coronavirus, consente di sospendere le rate del mutuo fino a 18 mesi, se colpiti dalla crisi, a lavoratori dipendenti, collaboratori e Partite Iva. Viene utilizzato il Fondo Gasparrini, cioè il fondo di solidarietà per i mutui prima casa gestito dalla Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici, al 100% del ministero dell’economia, svolge funzioni di pubblico interesse). Il fondo è stato a questo scopo destinatario di un finanziamento di 500 milioni. La facilitazione (art. 53) è rivolta ai mutui per la prima casa, per un valore dell’abitazione fino a 250 mila euro, e durerà nove mesi, fino al dicembre 2020. Non c’è un limite di reddito determinato dall’Isee, certificato che non andrà quindi presentato.

Le motivazioni per chiedere la sospensione del mutuo sono queste:

  • cessazione del lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato o cassa integrazione superiore ai 30 giorni;
  • cessazione del lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
  • morte o riconoscimento di grave handicap o di invalidità civile oltre l’80;
  • riduzione del fatturato per gli autonomi di oltre il 33% dal 21/2/2020.

Tutto se, ovviamente, legato agli effetti delle misure per contenere il Coronavirus.

 Ecco le categorie coinvolte:

– lavoratori dipendenti, a tempo sia determinato sia indeterminato, in cassa integrazione o licenziati;

parasubordinati (collaboratori) in possesso dei documenti che comprovano la sospensione dal lavoro;

– lavoratori autonomi e liberi professionisti in grado di certificare, con autocertificazione e responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione, una riduzione del fatturato del 33% dal 21/2/2020 alla data della domanda e comunque nell’ultimo trimestre.

Per l’entrata in vigore si attendono a breve i regolamenti semplificati del ministero dell’Economia che indicano documenti e modalità, per esempio eventuali scaglioni temporali nella sospensione delle rate (non è detto che tutti abbiano diritto a tutti i 18 mesi di sospensione).

Per chiedere la sospensione del mutuo, bisogna andare in banca e consegnare la documentazione richiesta.

A oggi, in attesa di maggiori chiarimenti ministeriali, possiamo dire le seguenti cose.

a) I lavoratori dipendenti in cassa integrazione o licenziati dovranno consegnare una dichiarazione dell’azienda che attesti la loro nuova condizione, siano essi a tempo determinato, indeterminato, parasubordinati.

b) Anche i collaboratori possono avere accesso alla facilitazione, ma devono poter dimostrare di avere perso il lavoro con una dichiarazione dell’azienda .

c) Anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono chiedere la sospensione del pagamento delle rate, ma devono dichiarare con autocertificazione, su un modulo apposito e sotto la propria responsabilità, di avere subito una riduzione del fatturato superiore al 33% in un trimestre successivo al 21/2/2020 , rispetto all’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività per le disposizioni adottate dalle autorità per l’emergenza Coronavirus.

Attenzione agli interessi

Se infatti la sospensione riguarda tutta la rata del mutuo, sia la parte in conto capitale, sia quella interessi quindi, alla ripresa dei pagamenti al cliente resterà da pagare la metà degli interessi accumulatisi fino a quel momento, che verranno spalmati sul mutuo residuo. Il Fondo Gasparrini, che supporta questa norma sui mutui, rimborsa infatti alle banche solo il 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, l’altra metà resta a carico del cliente, che la dovrà saldare. Perciò la sospensione conviene di più a chi è già avanti nel pagamento del mutuo, che ha meno interessi e più quota capitale da rimborsare.

Comunque è un passo avanti rispetto alla legge precedente (in alcuni casi è già possibile chiedere la sospensione delle rate) che copriva a titolo interessi solo gli indici di riferimento, Euribor e Irs, come dire niente oggi che l’Euribor e l’Irs sono sotto zero.

Le banche si stanno attrezzando per dedicare del personale specifico ai clienti che chiedono la sospensione delle rate del mutuo. Ma non saranno loro a dire subito sì o no alla domanda del cliente. Raccolti i documenti richiesti, li invieranno alla Consap, la società pubblica che gestisce il Fondo Gasparrini e che dovrà dare l’autorizzazione. Solo al sì della Consap la pratica sarà avviata. Se tutto è in regola la sospensione delle rate potrà partire.

La Consap darà risposta entro 30 giorni dalla richiesta della banca.

Gli interessi di mora dovuti se si è già in ritardo con il pagamento della rata, saranno sospesi da quando il cliente presenta la domanda.

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Articolo scritto dall’Avv.to Maria Stella Anastasi – Fonte corriere.it

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